Capo IV – Titolo VI – Libro Primo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato aprile 2020)

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO VI
DEL MATRIMONIO

CAPO IV
Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

Articolo 143
Diritti e doveri reciproci dei coniugi.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedelta’, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita’ di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Articolo 143 bis
Cognome della moglie.

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Articolo 143 ter
Cittadinanza della moglie
. (1)

[La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera.](1)

(1) Articolo abrogato dall’art. 26 dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91

Articolo 144
Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.

I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato

Articolo 145
Intervento del giudice.

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi puo’ chiedere, senza formalita’, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene piu’ adeguata alle esigenze dell’unita’ e della vita della famiglia.

Articolo 146
Allontanamento dalla residenza familiare.

Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’articolo 143 e’ sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice puo’, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147

Articolo 147
Doveri verso i figli.
(1)

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacita’, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis

(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Articolo 148
Concorso negli oneri.
(1)

I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 23 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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