Capo III – Titolo VI – Libro Primo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato aprile 2020)

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO VI
DEL MATRIMONIO

CAPO III
Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile

Sezione I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Articolo 84
Eta’.

I minori di eta’ non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturita’ psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, puo’ con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto e’ comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto puo’ essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando e’ decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

Articolo 85
Interdizione per infermita’ di mente.

Non puo’ contrarre matrimonio l’interdetto per infermita’ di mente.

Se l’istanza di interdizione e’ soltanto promossa, il pubblico ministero puo’ chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non puo’ aver luogo finche’ la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato.

Articolo 86
Liberta’ di stato.

Non puo’ contrarre matrimonio chi e’ vincolato da un matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso precedente.(1)

(1) Le parole “o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso” sono state inserite dall’art. 1, comma 32, L. 20 maggio 2016, n. 76

Articolo 87
Parentela, affinita’, adozione [e affiliazione](1).

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta [legittimi o naturali](2);

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l’adottato e i figli dell’adottante;

9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.

[I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all’affiliazione](3)

[I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale](4)

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione [o di filiazione naturale](5). L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l’affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84.

(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(2) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(5) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. e),D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014

Articolo 88
Delitto.

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una e’ stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non e’ pronunziata sentenza di proscioglimento.

Articolo 89
Divieto temporaneo di nuove nozze.

Non puo’ contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo’ autorizzare il matrimonio quando e’ inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 e del comma quinto dell’articolo 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza e’ terminata.

Articolo 90
Assistenza del minore.

Con il decreto di cui all’articolo 84 il tribunale o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali

Articolo 91 (1)
Diversità di razza o di nazionalità (Abrogato)

(Omissis)

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, Legge 20 gennaio 1944, n. 25 e dall’art. 3 del D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 287

Articolo 92 (1)
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali
(Abrogato)

[Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

Per la validita’ dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali e’ richiesto l’assenso del Re Imperatore.]

(1) Articolo da ritenersi abrogato per effetto della caduta della monarchia.

Sezione II
Delle formalita’ preliminari del matrimonio

Articolo 93
Pubblicazione.

La celebrazione del matrimonio dev’essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile.

[La pubblicazione consiste nell’affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L’atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.](1)

(1) Comma abrogato dall’art. 110, comma 3, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Articolo 94
Luogo della pubblicazione.

La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed e’ fatta nei comuni di residenza degli sposi.

[Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.](1)

[L’ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all’ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell’eseguita pubblicazione.](1)

(1) Comma abrogato dall’art. 110, comma 3, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Articolo 95 (1)
Durata della pubblicazione.
(Abrogato)

[L’atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 110, comma 3, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 a decorrere dal 30 marzo 2001

Articolo 96
Richiesta della pubblicazione.

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.

Articolo 97 (1)
Documenti per la pubblicazione.
(Abrogato)

[Chi richiede la pubblicazione deve presentare all’ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell’atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.

Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all’ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell’articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall’ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all’ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l’ufficiale di stato civile accerta d’ufficio, esclusivamente mediante esame dell’atto integrale di nascita, l’assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all’articolo 87.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 110, comma 3, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 a decorrere dal 30 marzo 2001

Articolo 98
Rifiuto della pubblicazione.

L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

Contro il rifiuto e’ dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Articolo 99
Termine per la celebrazione del matrimonio.

Il matrimonio non puo’ essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non e’ celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Articolo 100
Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.

Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo’ ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine e’ dichiarata nella pubblicazione.

Puo’ anche autorizzare, con le stesse modalita’, per cause gravissime, l’omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilita’ che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull’importanza della loro attestazione e sulla gravita’ delle possibili conseguenze.

[Quando è stata autorizzata l’omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all’ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall’articolo 97.] (1)

(1) Comma abrogato dall’art. 110, comma 3, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 a decorrere dal 30 marzo 2001

Articolo 101
Matrimonio in imminente pericolo di vita.

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo puo’ procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio, se questo e’ richiesto, purche’ gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita.

Sezione III
Delle opposizioni al matrimonio

Articolo 102
Persone che possono fare opposizione.

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

Se uno degli sposi e’ soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all’art. 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l’infermita’ di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell’eta’, non possa essere promossa l’interdizione.

Articolo 103
Atto di opposizione.

L’atto di opposizione deve dichiarare la qualita’ che attribuisce all’opponente il diritto di farla, le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

[L’atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.](1)

(1) Comma abrogato dall’art. 110, comma 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, a decorrere dal 30 marzo 2011

Articolo 104
Effetti dell’opposizione.

[L’opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l’opposizione.] (1)

Se l’opposizione e’ respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo’ essere condannato al risarcimento dei danni.

(1) Comma abrogato dall’art. 110, comma 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, a decorrere dal 30 marzo 2011

Articolo 105 (1)
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali
. (Abrogato)

[Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia reale.]

(1) Articolo da ritenersi abrogato per effetto della caduta della monarchia.

Sezione IV
Della celebrazione del matrimonio

Articolo 106
Luogo della celebrazione.

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

Articolo 107
Forma della celebrazione.

Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, da’ lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Articolo 108
Inapponibilita’ di termini e condizioni.

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non puo’ essere sottoposta ne’ a termine ne’ a condizione.

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l’ufficiale dello stato civile non puo’ procedere alla celebrazione del matrimonio. Se cio’ nonostante il matrimonio e’ celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

Articolo 109
Celebrazione in un comune diverso.

Quando vi e’ necessita’ o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell’art. 106, l’ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell’art. 99, richiede per iscritto l’ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta e’ menzionata nell’atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l’ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell’atto all’ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

Articolo 110
Celebrazione fuori della casa comunale.

Se uno degli sposi, per infermita’ o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, e’ nell’impossibilita’ di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’art. 107.

Articolo 111
Celebrazione per procura.

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura puo’ anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione e’ concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non puo’ essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura e’ stata rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione.

Articolo 112
Rifiuto della celebrazione.

L’ufficiale dello stato civile non puo’ rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.

Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi.

Contro il rifiuto e’ dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Articolo 113
Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile.

Si considera celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualita’ di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualita’.

Articolo 114 (1)
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.
(Abrogato)

[Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l’ufficiale dello stato civile e’ il presidente del Senato.

Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale puo’ anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell’art. 111.]

(1) Articolo da ritenersi abrogato in per effetto della caduta della monarchia)

Sezione V
Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nella Repubblica

Articolo 115
Matrimonio del cittadino all’estero.

Il cittadino e’ soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

[La pubblicazione deve anche farsi nella Repubblica a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nella Repubblica, la pubblicazione si fa nel comune dell’ultimo domicilio.](1)

(1) Comma abrogato dall’art. 110, comma 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Articolo 116
Matrimonio dello straniero nella Repubblica.

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorita’ competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e’ sottoposto nulla osta al matrimonio nonche’ [un documento attestante la regolarita’ del soggiorno nel territorio italiano].(1)

Anche lo straniero e’ tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 luglio 2011, n. 245, ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonche’ un documento attestante la regolarita’ del soggiorno nel territorio italiano»”.

Sezione VI
Della nullita’ del matrimonio

Articolo 117
Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.

Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 puo’ essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

Il matrimonio contratto con violazione dell’articolo 84 puo’ essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento puo’ essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore eta’. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore eta’ ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volonta’ del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell’assente non puo’ essere impugnato finche’ dura l’assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l’autorizzazione ai sensi del quarto comma dell’articolo 87, il matrimonio non puo’ essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullita’ del matrimonio previsto dall’articolo 68.

Articolo 118 (1)
Difetto di età.
(Abrogato)

[Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non è pervenuta all’età fissata nel primo comma dell’articolo 84, non può essere impugnato quando è trascorso un mese dal raggiungimento di tale età.

Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando la moglie è rimasta incinta.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 13, dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

Articolo 119.
Interdizione.

Il matrimonio di chi e’ stato interdetto per infermita’ di mente puo’ essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era gia’ sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione e’ stata pronunziata posteriormente ma l’infermita’ esisteva al tempo del matrimonio. Puo’ essere impugnato, dopo revocata l’interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L’azione non puo’ essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi e’ stata coabitazione per un anno.

Articolo 120.
Incapacita’ di intendere o di volere.

Il matrimonio puo’ essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L’azione non puo’ essere proposta se vi e’ stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facolta’ mentali.

Articolo 121. (1)
Mancanza di assenso.
(Abrogato)

[Il matrimonio contratto senza l’assenso prescritto dall’articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l’assenso e da quello degli sposi per il quale l’assenso era necessario.

L’azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l’assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto di matrimonio.

Parimenti l’azione non può essere proposta dallo sposo a cui l’assenso era necessario, quando è trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore età.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 16, dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

Articolo 122.
Violenza ed errore.

Il matrimonio puo’ essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso e’ stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita’ derivante da cause esterne allo sposo.

Il matrimonio puo’ altresi’ essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso e’ stato dato per effetto di errore sull’identita’ della persona o di errore essenziale su qualita’ personali dell’altro coniuge.

L’errore sulle qualita’ personali e’ essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purche’ l’errore riguardi:


1) l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;


2) l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L’azione di annullamento non puo’ essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;

4) la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L’azione di annullamento non puo’ essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;

5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purche’ vi sia stato disconoscimento ai sensi dell’articolo 233, se la gravidanza e’ stata portata a termine.

L’azione non puo’ essere proposta se vi e’ stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore.

Articolo 123
Simulazione.

Il matrimonio puo’ essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L’azione non puo’ essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.

Articolo 124
Vincolo di precedente matrimonio.

Il coniuge puo’ in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l’unione civile tra persone dello stesso sesso dell’altro coniuge; se si oppone la nullita’ del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.(1)

(1) Le parole ” o l’unione civile tra persone dello stesso sesso” sono state inserite dall’articolo 1, comma 33, della Legge 20 maggio 2016, n. 76.

La Legge 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l’art. 1, comma 35)
che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.

Articolo 125
Azione del pubblico ministero.

L’azione di nullita’ non puo’ essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Articolo 126
Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.

Quando e’ proposta domanda di nullita’ del matrimonio, il tribunale puo’, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; puo’ ordinarla anche d’ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

Articolo 127
Intrasmissibilita’ dell’azione.

L’azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio e’ gia’ pendente alla morte dell’attore.

Articolo 128
Matrimonio putativo.

Se il matrimonio e’ dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullita’, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso e’ stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita’ derivante da cause esterne agli sposi.

Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.(1)

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullita’ dipenda da [bigamia o] incesto. (2)

Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251. (3)

(1) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Articolo 129
Diritti dei coniugi in buona fede.

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo’ disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l’articolo 155

Articolo 129 bis
Responsabilita’ del coniuge in mala fede e del terzo.

Il coniuge al quale sia imputabile la nullita’ del matrimonio e’ tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennita’, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L’indennita’ deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E’ tenuto altresi’ a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.

Il terzo al quale sia imputabile la nullita’ del matrimonio e’ tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio e’ annullato, l’indennita’ prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullita’ del matrimonio e’ solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell’indennita’.

Sezione VII
Delle prove della celebrazione del matrimonio

Articolo 130
Atto di celebrazione del matrimonio.

Nessuno puo’ reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l’atto di celebrazione.

Articolo 131
Possesso di stato.

Il possesso di stato, conforme all’atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.

Articolo 132
Mancanza dell’atto di celebrazione.

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l’esistenza del matrimonio puo’ essere provata a norma dell’art. 452.

Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l’atto di matrimonio non e’ stato inserito nei registri a cio’ destinati, la prova dell’esistenza del matrimonio e’ ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

Articolo 133
Prova della celebrazione risultante da sentenza penale.

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l’iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

Sezione VIII
Disposizioni penali

Articolo 134
Omissione di pubblicazione.

Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 41 a €. 206 gli sposi e l’ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.

Articolo 135
Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.

E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 20 a €. 103 l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’art. 97.

Articolo 136
Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile.

L’ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 51 a €. 309.

Articolo 137
Incompetenza dell’ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni.

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 30 a €. 206 l’ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.

La stessa pena si applica all’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

Articolo 138
Altre infrazioni.

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita nell’articolo 135 l’ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

Articolo 139
Cause di nullità note a uno dei coniugi.

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l’abbia lasciata ignorare all’altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a €. 206.

Articolo 140
Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.

La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell’articolo 89, l’ufficiale che lo celebra e l’altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 20 a €. 82.

Articolo141
Competenza.

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

Articolo 142
Limiti d’applicazione delle precedenti disposizioni.

Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.

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