Codice Civile – Libro Primo – Titolo V

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO V
DELLA PARENTELA E DELL’AFFINITA’

Articolo 74 (1)
Parentela.

La parentela e’ il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e’ avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui e’ avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e’ adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta’, di cui agli articoli 291 e seguenti.(2)

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, della L 10 dicembre 2012, n. 219

(2) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 104,
comma 4) che “I diritti successori che discendono dall’articolo 74
del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n.
219, sulle eredita’ aperte anteriormente al termine della sua entrata
in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine”.

Articolo 75
Linee della parentela.

Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.

Articolo 76
Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Articolo 77
Limite della parentela.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Articolo 78
Affinita’.

L’affinita’ e’ il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno e’ parente d’uno dei coniugi, egli e’ affine dell’altro coniuge.

L’affinita’ non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio e’ dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n. 4.

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