Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO IV
DELL’ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
CAPO II
Della dichiarazione di morte presunta
Articolo 58
Dichiarazione di morte presunta dell’assente.
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, puo’ con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.
In nessun caso la sentenza puo’ essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore eta’ dell’assente.
Puo’ essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.
Articolo 59
Termine per la rinnovazione dell’istanza.
L’istanza, quando e’ stata rigettata, non puo’ essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.
Articolo 60
Altri casi di dichiarazione di morte presunta.
Oltre che nel caso indicato nell’art. 58, puo’ essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:
1) quando alcuno e’ scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si e’ comunque trovato presente, senza che si abbiano piu’ notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilita’;
2) quando alcuno e’ stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilita’, senza che si siano avute notizie di lui dopo l’entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilita’;
3) quando alcuno e’ scomparso per un infortunio e non si hanno piu’ notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell’infortunio o, se il giorno non e’ conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese e’ conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio e’ avvenuto.
Articolo 61
Data della morte presunta.
Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell’articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l’ora a cui risale la scomparsa nell’operazione bellica o nell’infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l’ultima notizia.
Qualora non possa determinarsi l’ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.
Articolo 62
Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta.
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’art. 60 puo’ essere domandata quando non si e’ potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell’atto di morte.
Questa dichiarazione e’ pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l’istanza di dichiarazione di morte presunta, puo’ dichiarare l’assenza dello scomparso.
Articolo 63
Effetti della dichiarazione di morte presunta dell’assente.
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell’art. 58, coloro che ottennero l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all’art. 50 conseguono l’esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.
Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell’art. 50.
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
Articolo 64
Immissione nel possesso e inventario.
Se non v’e’ stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell’art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando e’ diventata eseguibile la sentenza menzionata nell’art. 58.
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l’inventario dei beni.
Parimenti devono far precedere l’inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’art. 60.
Articolo 65
Nuovo matrimonio del coniuge.
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge puo’ contrarre nuovo matrimonio.
Articolo 66
Prova dell’esistenza della persona di cui รจ stata dichiarata la morte presunta.
La persona di cui e’ stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne e’ provata l’esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.
Essa ha altresi’ diritto di pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’art. 63.
Se e’ provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte.
Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.
Articolo 67
Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte.
La dichiarazione di esistenza della persona di cui e’ stata dichiarata la morte presunta e l’accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
Articolo 68
Nullita’ del nuovo matrimonio.
Il matrimonio contratto a norma dell’art. 65 e’ nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.
La nullita’ non puo’ essere pronunziata nel caso in cui e’ accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.