Codice Civile – Libro Primo – Titolo XI

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO XI
DELL’AFFILIAZIONE E DELL’AFFIDAMENTO

Articolo 400
Norme regolatrici dell’assistenza dei minori.

L’assistenza dei minori e’ regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo.

Articolo 401
Limiti di applicazione delle norme.

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli di genitori che si trovino nell’impossibilita’ di provvedere al loro mantenimento. (1) (2)

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l’educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.

(1) Le parole “figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi” sono sostituite da “figli di genitori che si trovino” dall’art. 61, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) La parola “allevamento” è sostituita da “mantenimento” dall’art. 61, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Articolo 402
Poteri tutelali spettanti agli istituti di assistenza.

L’istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l’esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito. Resta salva la facolta’ del giudice tutelare di deferire la tutela all’ente di assistenza o all’ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell’art. 354.(1)

Nel caso in cui il genitore riprenda l’esercizio della responsabilità genitoriale, l’istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio. (1)

(1) Le parole: “potestà dei genitori”, sono sostituite da “responsabilità genitoriale” dall’art. 62, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Articolo 403
Intervento della pubblica autorita’ a favore dei minori.

Quando il minore e’ moralmente o materialmente abbandonato o e’ allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralita’, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorita’, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

<< IndietroTorna “Titolo XI”Avanti >>