Codice Civile – Libro Primo – Titolo I

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO I
DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 1
Capacità giuridica.

La capacita’ giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono
subordinati all’evento della nascita.

[Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall’appartenenza a daterminate razze sono stabilite da leggi speciali.] (1)

(1) Il D.Lgs Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 284 ha confermato l’abrogazione del presente comma.

Articolo 2
Maggiore eta’. Capacita’ di agire.

La maggiore eta’ e’ fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore eta’ si acquista la capacita’ di compiere tutti gli
atti per i quali non sia stabilita una eta’ diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’eta’ inferiore in
materia di capacita’ a prestare il proprio lavoro. In tal caso il
minore e’ abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che
dipendono dal contratto di lavoro.

Articolo 3 (1)
Capacità in materia di lavoro.

[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 2, Legge 8 marzo 1975, n. 39

Articolo 4
Commorienza.

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una
persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte
si considerano morte nello stesso momento.

Articolo 5
Atti di disposizione del proprio corpo.

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando
cagionino una diminuzione permanente della integrita’ fisica, o
quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al
buon costume.

Articolo 6
Diritto al nome.

Ogni persona ha diritto al nome che le e’ per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non
nei casi e con le formalita’ dalla legge indicati.

Articolo 7
Tutela del diritto al nome.

La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio
nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri
indebitamente ne faccia, puo’ chiedere giudizialmente la cessazione
del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

L’autorita’ giudiziaria puo’ ordinare che la sentenza sia
pubblicata in uno o piu’ giornali.

Articolo 8
Tutela del nome per ragioni familiari.

Nel caso previsto dall’articolo precedente, l’azione puo’ essere
promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o
indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato
su ragioni familiari degne d’essere protette.

Articolo 9
Tutela dello pseudonimo.

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato
l’importanza del nome, puo’ essere tutelato ai sensi dell’art. 7.

Articolo 10
Abuso dell’immagine altrui.

Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei
figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione e’ dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorita’ giudiziaria, su richiesta dell’interessato, puo’ disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.

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