Capo I – Titolo II – Libro Primo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO II
DELLE PERSONE GIURIDICHE

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 11
Persone giuridiche pubbliche.

Le provincie e i comuni, nonche’ gli enti pubblici riconosciuti
come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi
osservati come diritto pubblico.

Articolo 12 (1)
Persone giuridiche private.
(Abrogato)

[Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell’ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.]

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’ art. 11 comma 1 lett. a) del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

Articolo 13
Societa’.

Le societa’ sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.

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