Codice Civile – Libro Primo – Titolo XIV

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO XIV
DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Articolo 449
Registri dello stato civile.

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformita’ delle norme contenute nella legge sull’ordinamento dello stato civile.

Articolo 450
Pubblicita’ dei registri dello stato civile.

I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi devono altresi’ compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Articolo 451
Forza probatoria degli atti.

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di cio’ che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore.

Articolo 452
Mancanza, distruzione o smarrimento di registri.

Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell’atto, la prova della nascita o della morte puo’ essere data con ogni mezzo.

In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non e’ ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

Articolo 453
Annotazioni.

Nessuna annotazione puo’ essere fatta sopra un atto gia’ iscritto nei registri se non e’ disposta per legge ovvero non e’ ordinata dall’autorita’ giudiziaria.

Articolo 454 (1)
Rettificazioni. (Abrogato)

[La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all’ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.

Le sentenze devono essere trascritte nei registri.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 110, comma 3, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Articolo 455
Efficacia della sentenza di rettificazione.

La sentenza di rettificazione non puo’ essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

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