Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO IX – Bis (1)
ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
(1) Titolo aggiunto dall’art. 2 della legge 4 aprile 2001 n. 154
Articolo 342-bis.
Ordini di protezione contro gli abusi familiari.(1)
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente e’ causa di grave pregiudizio all’integrita’ fisica o morale ovvero alla liberta’ dell’altro coniuge o convivente, il giudice, [ qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio,] su istanza di parte, puo’ adottare con decreto uno o piu’ dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter. (2)
(1) Articolo inserito dall”art. 2 della legge 4 aprile 2001 n. 154
(2) Le parole dentro la parentesi quadra sono state soppresse dall’art. 1, della legge 6 novembre 2003, n. 304
Articolo 342-ter.
Contenuto degli ordini di protezione. (1)
Con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al
coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la
cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla
casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta
pregiudizievole prescrivendogli altresi’, ove occorra, di non
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in
particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia
d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre
persone ed in prossimita’ dei luoghi di istruzione dei figli della
coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per
esigenze di lavoro.
Il giudice puo’ disporre, altresi’, ove occorra l’intervento dei
servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione
familiare, nonche’ delle associazioni che abbiano come fine
statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri
soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un
assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei
provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi
adeguati, fissando modalita’ e termini di versamento e prescrivendo,
se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto
dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione
allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti
commi, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre
dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non puo’
essere superiore a un anno e puo’ essere prorogata, su istanza di
parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente
necessario.(2)
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalita’ di
attuazione. Ove sorgano difficolta’ o contestazioni in ordine
all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i
provvedimenti piu’ opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio
della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.
(1) Articolo inserito dall”art. 2 della legge 4 aprile 2001 n. 154
(2) Le parole “sei mesi” sono state sostituite dalle attuali “un anno” dall’art. 10 Decreto Legge 23 gebbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38.