Capo III – Titolo VII – Libro Primo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato aprile 2020)

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO VII
DELLO STATO DI FIGLIO

CAPO III
Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio

Articolo 244
Termini dell’azione di disconoscimento
(1) (2)

L’azione di disconoscimento della paternita’ da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui e’ venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.

Il marito puo’ disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e’ nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

Se il marito non si trovava nel luogo in cui e’ nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non puo’ essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

L’azione di disconoscimento della paternita’ puo’ essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta’. L’azione e’ imprescrittibile riguardo al figlio.

L’azione puo’ essere altresi’ promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di eta’ inferiore.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 104, comma 9) che “Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l’azione di disconoscimento di paternita’, previsti dal quarto comma dell’articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo”.

Articolo 245
Sospensione del termine
(1)

Se la parte interessata a promuovere l’azione di disconoscimento di paternita’ si trova in stato di interdizione per infermita’ di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita’ di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell’articolo 244 e’ sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermita’ di mente.

Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita’ di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l’azione puo’ essere altresi’ promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azione puo’ essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Articolo 246
Trasmissibilita’ dell’azione
(1)

Se il presunto padre o la madre titolari dell’azione di disconoscimento di paternita’ sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall’articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio titolare dell’azione di disconoscimento di paternita’ e’ morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno dei discendenti.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 19, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014

Articolo 247
Legittimazione passiva.

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.

Se una delle parti e’ minore o interdetta, l’azione e’ proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti e’ un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l’azione e’ proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

Articolo 248
Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilita’.
(1)

L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse. (2)

L’azione e’ imprescrittibile.

Quando l’azione e’ proposta nei confronti di persone premorte o
minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni
dell’articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245. (3)

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(2) Comma così sostituito dall’art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(3) Comma aggiunto dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014

Articolo 249
Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilita
(1)

L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L’azione e’ imprescrittibile.

Quando l’azione e’ proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 21, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014

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