Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato aprile 2020)
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO VI
DEL MATRIMONIO
CAPO II
Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato
Articolo 82
Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico.
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e’ regolato in conformita’ del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
Articolo 83
Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.
Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato e’ regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto e’ stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.