Capo I – Titolo VI – Libro Primo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato aprile 2020)

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO VI
DEL MATRIMONIO

CAPO I
Della promessa di matrimonio

Articolo 79
Effetti.

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne’ ad eseguire cio’ che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Articolo 80
Restituzione dei doni
.

Il promittente puo’ domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non e’ stato contratto.

La domanda non e’ proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’e’ avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Articolo 81
Risarcimento dei danni.

La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di eta’ o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno e’ risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.

Lo stesso risarcimento e’ dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro.

La domanda non e’ proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

<< IndietroTorna “Titolo VI”Avanti >>