Capo III – Titolo IV – Libro Primo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO IV
DELL’ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

CAPO III
Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l’esistenza o di cui e’ stata dichiarata la morte presunta

Articolo 69
Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza.

Nessuno e’ ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l’esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e’ nato.

Articolo 70
Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l’esistenza.

Quando s’apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s’ignora l’esistenza, la successione e’ devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione.

Coloro ai quali e’ devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all’inventario dei beni, e devono dare cauzione.

Articolo 71
Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza.

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredita’ ne’ gli altri diritti spettanti alla persona di cui s’ignora l’esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione.

La restituzione dei frutti non e’ dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

Articolo 72
Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale e’ stata dichiarata la morte presunta.

Quando s’apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui e’ stata dichiarata la morte presunta, coloro ai quali, in sua mancanza, e’ devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all’inventario dei beni.

Articolo 73
Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui e’ stata dichiarata la morte presunta.

Se la persona di cui e stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne e’ provata l’esistenza al momento dell’apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredita’ e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando e’ ancora dovuto, o i beni nei quali esso e’ stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione.

Si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 71.

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