Capo II – Titolo II – Libro Primo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO II
DELLE PERSONE GIURIDICHE

CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni

Articolo 14
Atto costitutivo.

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto
pubblico.

La fondazione puo’ essere disposta anche con testamento.

Articolo 15
Revoca dell’atto costitutivo della fondazione.

L’atto di fondazione puo’ essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attivita’ dell’opera da lui disposta.

La facolta’ di revoca non si trasmette agli eredi.

Articolo 16
Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.

L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonche’ le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalita’ di erogazione
delle rendite.

L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme
relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio,
e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

[Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall’autorità governativa nelle forme indicate nell’articolo 12.](1)

(1) Comma abrogato dall’ art. 11, comma 1, lett b), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

Articolo 17 (1)
Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.
(Abrogato)

[La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l’autorizzazione governativa.

Senza questa autorizzazione l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 13, comma1, della L. 15 maggio 1997, n. 127

Articolo 18
Responsabilita’ degli amministratori.

Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. E’ pero’ esente da responsabilita’ quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Articolo 19
Limitazioni del potere di rappresentanza.

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Articolo 20
Convocazione dell’assemblea delle associazioni.

L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.

L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessita’ o quando ne e’ fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione puo’ essere ordinata dal presidente del tribunale.

Articolo 21
Deliberazioni dell’assemblea.

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta’ degli associati. In seconda convocazione la deliberazione e’ valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita’ gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non e’ altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 22
Azioni di responsabilita’ contro gli amministratori.

Le azioni di responsabilita’ contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Articolo 23
Annullamento e sospensione delle deliberazioni.

Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell’associazione, puo’ sospendere, su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed e’ notificato agli amministratori.

L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al
buon costume puo’ essere sospesa anche dall’autorita’ governativa.

Articolo 24
Recesso ed esclusione degli associati.

La qualita’ di associato non e’ trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto.

L’associato puo’ sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purche’ sia fatta almeno tre mesi prima.

L’esclusione d’un associato non puo’ essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi: l’associato puo’ ricorrere all’autorita’ giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli e’ stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, ne’ hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Articolo 25
Controllo sull’amministrazione delle fondazioni.

L’autorita’ governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume; puo’ sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformita’ dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilita’ devono essere autorizzate dall’autorita’ governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Articolo 26
Coordinamento di attivita’ e unificazione di amministrazione.

L’autorita’ governativa puo’ disporre il coordinamento dell’attivita’ di piu’ fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e’ possibile, la volonta’ del fondatore.

Articolo 27
Estinzione della persona giuridica.

Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e’ stato raggiunto o e’ divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati
sono venuti a mancare.

[L’estinzione è dichiarata dall’autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio.] (1)

(1) Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. c), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

Articolo 28
Trasformazione delle fondazioni.

Quando lo scopo e’ esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilita’, o il patrimonio e’ divenuto insufficiente, l’autorita’ governativa, anziche’ dichiarare estinta la fondazione, puo’ provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volonta’ del fondatore.

La trasformazione non e’ ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o piu’ famiglie determinate.

Articolo 29
Divieto di nuove operazioni.

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena e’ stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l’autorita’, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o appena e’ stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilita’ personale e solidale.

Articolo 30
Liquidazione.

Dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

Articolo 31
Devoluzione dei beni.

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformita’ dell’atto costitutivo o dello statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorita’ governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l’autorita’ governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l’anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di cio’ che hanno ricevuto.

Articolo 32
Devoluzione dei beni con destinazione particolare.

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente, l’autorita’ governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

Articolo 33 (1)
Registrazione delle persone giuridiche.
(Abrogato)

[In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

Nel registro devono indicarsi la data dell’atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d’ufficio.

Gli amministratori di un’associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. d), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

Articolo 34 (1)
Registrazione di atti.
(Abrogato)

[Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall’autorità governativa, il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l’estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

Se l’iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

Articolo 35
Disposizione penale.

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni
prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalita’
stabiliti dalle norme di attuazione del codice]
(1), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 10 a €. 516.

(1) Le parole fra le parentesi quadre sono state abrogate dall’art. 11, comma 1, lett. e), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

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