Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SESTO
DELLA TUTELA DEI DIRITTI
TITOLO IV
DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 2907
Attivita’ giurisdizionale.
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorita’ giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d’ufficio.
[La tutela giurisdizionale dei diritti, nell’interesse delle categorie professionali, e’ attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.] (1)
(1) Comma da ritenersi inoperante a causa dello scioglimento delle associazioni professionali, con D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Articolo 2908
Effetti costitutivi delle sentenze.
Nei casi previsti dalla legge, l’autorita’ giudiziaria puo’ costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Articolo 2909
Cosa giudicata.
L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.