Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SESTO
DELLA TUTELA DEI DIRITTI
TITOLO III
DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 2740
Responsabilita’ patrimoniale.
Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilita’ non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
Articolo 2741
Concorso dei creditori e cause di prelazione.
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
Articolo 2742
Surrogazione dell’indennita’ alla cosa.
Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennita’ della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L’autorita’ giudiziaria puo’, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l’impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.
Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando pero’ si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che e’ decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.
Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitu’ coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest’ultima, le disposizioni della legge speciale.
Articolo 2743
Diminuzione della garanzia.
Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi puo’ chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, puo’ chiedere l’immediato pagamento del suo credito.
Articolo 2744
Divieto del patto commissorio.
E’ nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprieta’ della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto e’ nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno.