Capo VI – Titolo II – Libro Sesto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO SESTO
DELLA TUTELA DEI DIRITTI

TITOLO II
DELLE PROVE

CAPO VI
Del giuramento

Articolo 2736
Specie.

Il giuramento e’ di due specie:

1) e’ decisorio quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;

2) e’ suppletorio quello che e’ deferito d’ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che e’ deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si puo’ accertarlo altrimenti.

Articolo 2737
Capacita’ delle parti.

Per deferire o riferire il giuramento si richiedono le condizioni indicate dall’art. 2731.

Articolo 2738
Efficacia.

Se e’ stato prestato il giuramento deferito o riferito, l’altra parte non e’ ammessa a provare il contrario, ne’ puo’ chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso.

Puo’ tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non puo’ essere pronunziata perche’ il reato e’ estinto, il giudice civile puo’ conoscere del reato al solo fine del risarcimento. (1)

In caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti e’ liberamente apprezzato dal giudice.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-4 aprile 1996, n. 105 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1996, n. 15), ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2738, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunziata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato”.

Articolo 2739
Oggetto.

Il giuramento non puo’ essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, ne’ sopra un fatto illecito o sopra un contratto per la validita’ del quale sia richiesta la forma scritta, ne’ per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l’atto stesso.

Il giuramento non puo’ essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non puo’ essere riferito qualora il fatto che ne e’ l’oggetto non sia comune a entrambe le parti.

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