Capo V – Titolo II – Libro Sesto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO SESTO
DELLA TUTELA DEI DIRITTI

TITOLO II
DELLE PROVE

CAPO V
Della confessione

Articolo 2730
Nozione.

La confessione e’ la dichiarazione che una parte fa della verita’ di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte.

La confessione e’ giudiziale o stragiudiziale.

Articolo 2731
Capacita’ richiesta per la confessione.

La confessione non e’ efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, e’ efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato.

Articolo 2732
Revoca della confessione.

La confessione non puo’ essere revocata se non si prova che e’ stata determinata da errore di fatto o da violenza.

Articolo 2733
Confessione giudiziale.

E’ giudiziale la confessione resa in giudizio.

Essa forma piena prova contro colui che l’ha fatta, purche’ non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.

In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti e’ liberamente apprezzata dal giudice.

Articolo 2734
Dichiarazioni aggiunte alla confessione.

Quando alla dichiarazione indicata dall’art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrita’ se l’altra parte non contesta la verita’ dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, e’ rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni.

Articolo 2735
Confessione stragiudiziale.

La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se e’ fatta a un terzo o se e’ contenuta in un testamento, e’ liberamente apprezzata dal giudice.

La confessione stragiudiziale non puo’ provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non e’ ammessa dalla legge.

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