Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SESTO
DELLA TUTELA DEI DIRITTI
TITOLO II
DELLE PROVE
CAPO II
Della prova documentale
Sezione I
Dell’atto pubblico
Articolo 2699
Atto pubblico.
L’atto pubblico e’ il documento redatto, con le richieste formalita’, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto e’ formato.
Articolo 2700
Efficacia dell’atto pubblico.
L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche’ delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Articolo 2701
Conversione dell’atto pubblico.
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza delle formalita’ prescritte, se e’ stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
Sezione II
Della scrittura privata
Articolo 2702
Efficacia della scrittura privata.
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura e’ prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e’ legalmente considerata come riconosciuta.
Articolo 2703
Sottoscrizione autenticata.
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.
L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione e’ stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identita’ della persona che sottoscrive.
Articolo 2704
Data della scrittura privata nei confronti dei terzi.
La data della scrittura privata della quale non e’ autenticata la sottoscrizione non e’ certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura e’ stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilita’ fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura e’ riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorita’ della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata puo’ essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, puo’ ammettere qualsiasi mezzo di prova.
Articolo 2705
Telegramma.
Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata, se l’originale consegnato all’ufficio di partenza e’ sottoscritto dal mittente, ovvero se e’ state consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.
La sottoscrizione puo’ essere autenticata da notaio.
Se l’identita’ della persona che ha sottoscritto l’originale del telegramma e’ stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e’ ammessa la prova contraria.
Il mittente puo’ fare indicare nel telegramma se l’originale e’ stato firmato con o senza autenticazione.
Articolo 2706
Conformita’ tra originale e riproduzione del telegramma.
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale.
Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.
Articolo 2707
Carte e registri domestici.
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
2) quando contengono la menzione espressa che l’annotazione e’ stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi e’ indicato come creditore.
Articolo 2708
Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento.
L’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benche’ non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.
Lo stesso valore ha l’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.
Sezione III
Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione
Articolo 2709
Efficacia probatoria contro l’imprenditore.
I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non puo’ scinderne il contenuto.
Articolo 2710
Efficacia probatoria tra imprenditori.
I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.
Articolo 2711
Comunicazione ed esibizione.
La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza puo’ essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della societa’, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.
Negli altri casi il giudice puo’ ordinare, anche d’ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Puo’ ordinare altresi’ l’esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.
Sezione IV
Delle riproduzioni meccaniche
Articolo 2712
Riproduzioni meccaniche.
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita’ ai fatti o alle cose medesime. (1)
(1) Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, ha disposto (con l’art. 23-quater, comma 1) che “All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: “riproduzioni fotografiche” e’ inserita la seguente: “, informatiche”.”
Sezione V
Delle taglie o tacche di contrassegno
Articolo 2713
Taglie o tacche di contrassegno.
Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.
Sezione VI
Delle copie degli atti
Articolo 2714
Copie di atti pubblici.
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale.
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a cio’ autorizzati.
Articolo 2715
Copie di scritture private originali depositate.
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.
Articolo 2716
Mancanza dell’atto originale o di copia depositata.
In mancanza dell’originale dell’atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformita’ dell’art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l’originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, e’ rimesso al giudice di apprezzarne l’efficacia probatoria.
In mancanza dell’originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformita’ dell’art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, e’ rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l’efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l’autenticita’ dell’originale mancante.
Articolo 2717
Valore probatorio di altre copie.
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l’efficacia di un principio di prova per iscritto.
Articolo 2718
Valore probatorio di copie parziali.
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente.
Articolo 2719
Copie fotografiche di scritture.
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformita’ con l’originale e’ attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non e’ espressamente disconosciuta.
Sezione VII
Degli atti di ricognizione o di rinnovazione
Articolo 2720
Efficacia probatoria.
L’atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest’ultimo, che vi e’ stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.