Codice Civile – Libro Quinto – Titolo VII

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUINTO – DEL LAVORO

TITOLO VII
DELL’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Articolo 2549
Nozione.

Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu’ affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non puo’ consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. (1)

[Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare di cui all’articolo 2540, il cui contratto sia certificati dagli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento] (2)

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 28, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, e successivamente sostituito dall’art. 53, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 28, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, successivamente modificato dall’art. 7, comma 5, n. 2 bis), del D. Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, è stato in fine abrogato dall’art. 53, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Articolo 2550
Pluralita’ di associazioni.

Salvo patto contrario, l’associante non puo’ attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Articolo 2551
Diritti ed obbligazioni dei terzi.

I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante.

Articolo 2552
Diritti dell’associante e dell’associato.

La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante.

Il contratto puo’ determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione e’ stata contratta.

In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piu’ di un anno.

Articolo 2553
Divisione degli utili e delle perdite.

Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.

Articolo 2554
Partecipazione agli utili e alle perdite.

Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’art. 2102.

<< IndietroVai a “Titolo VII”Avanti >>