Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SECONDO – DELLE SUCCESSIONI
TITOLO II – DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME
Capo I – Della successione dei parenti
- Articolo 566 – Successione dei figli
- Articolo 567 – Successione dei figli adottivi
- Articolo 568 – Successione dei genitori
- Articolo 569 – Successione degli ascendenti
- Articolo 570 – Successione dei fratelli e delle sorelle
- Articolo 571 – Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
- Articolo 572 – Successione di altri parenti
- Articolo 573 – Successione dei figli nati fuori del matrimonio
- Articolo 574 – (Concorso di figli naturali e legittimi) Abrogato
- Articolo 575 – (Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore) Abrogato
- Articolo 576 – (Successione dei soli figli naturali) Abrogato
- Articolo 577 – Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore
- Articolo 578 – (Successione dei genitori al figlio naturale) Abrogato
- Articolo 579 – (Concorso del coniuge e dei genitori) Abrogato
- Articolo 580 – Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili