Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO V
DEI TITOLI DI CREDITO
CAPO IV
Dei titoli nominativi
Articolo 2021
Legittimazione del possessore
Il possessore di un titolo nominativo e’ legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente.
Articolo 2022
Trasferimento
Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.
Colui che chiede l’intestazione del titolo a favore di un’altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identita’ e la propria capacita’ di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l’intestazione o il rilascio e’ richiesto dall’acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilita’ dell’emittente.
L’emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo e’ esonerato da responsabilita’, salvo il caso di colpa.
Articolo 2023
Trasferimento mediante girata
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo puo’ essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio.
La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l’indicazione del giratario. Se il titolo non e’ interamente liberato, e’ necessaria anche la sottoscrizione del giratario.
Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell’emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente.
Articolo 2024
Vincoli sul credito
Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell’emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro.
Per l’annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell’art. 2022.
Articolo 2025
Usufrutto
Chi ha l’usufrutto del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario.
Articolo 2026
Pegno
La costituzione in pegno di un titolo nominativo puo’ farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.
Il giratario in garanzia non puo’ trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.
Articolo 2027
Ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l’intestatario o il giratario di esso puo’ farne denunzia all’emittente e chiedere l’ammortamento del titolo in conformita’ delle norme relative ai titoli all’ordine.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall’art. 2016 il ricorrente puo’ esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione.
L’ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo.