Capo XXI – Titolo III – Libro Quarto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI

CAPO XXI
Del giuoco e della scommessa

Articolo 1933
Mancanza di azione

Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

Il perdente tuttavia non puo’ ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione e’ ammessa in ogni caso se il perdente e’ un incapace.

Articolo 1934
Competizioni sportive

Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell’articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.

Tuttavia il giudice puo’ rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.

Articolo 1935
Lotterie autorizzate

Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.

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