Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO XVIII
Della rendita perpetua
Articolo 1861
Nozione
Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantita’ di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.
La rendita perpetua puo’ essere costituita anche quale onere dell’alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.
Articolo 1862
Norme applicabili
L’alienazione dell’immobile, se fatta a titolo oneroso, e’ soggetta alle norme stabilite per la vendita.
L’alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito e’ soggetta alle norme stabilite per la donazione.
Articolo 1863
Rendita fondiaria e rendita semplice
E’ fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. E’ semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.
Articolo 1864
Garanzia della rendita semplice
La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile; altrimenti il capitale e’ ripetibile.
Articolo 1865
Diritto di riscatto della rendita perpetua
La rendita perpetua e’ redimibile a volonta’ del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.
Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non puo’ eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.
Puo’ anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non puo’ eccedere l’anno.
Se sono convenuti termini piu’ lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.
Articolo 1866
Esercizio del riscatto
Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell’interesse legale.
Le modalita’ del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
Articolo 1867
Riscatto forzoso
Il debitore di una rendita perpetua puo’ essere costretto al riscatto:
1) se e’ in mora nel pagamento di due annualita’ di rendita;
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle gia’ date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;
3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui e’ garantita la rendita e’ diviso fra piu’ di tre persone.
Articolo 1868
Riscatto per insolvenza del debitore
Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d’insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l’acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.
Articolo 1869
Altre prestazioni perpetue
Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volonta’.
Articolo 1870
Ricognizione
Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente.
Articolo 1871
Rendite dello Stato
Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.