Capo XI – Titolo III – Libro Quarto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI

CAPO XI
Della Mediazione

Articolo 1754
Mediatore

E’ mediatore colui che mette in relazione due o piu’ parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Articolo 1755
Provvigione

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare e’ concluso per effetto del suo intervento.

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita’.

Articolo 1756
Rimborso delle spese

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non e’ stato concluso.

Articolo 1757
Provvigione nei contratti condizionali o invalidi

Se il contratto e’ sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.

Se il contratto e’ sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto e’ annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d’invalidita’.

Articolo 1758
Pluralita’ di mediatori

Se l’affare e’ concluso per l’intervento di piu’ mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

Articolo 1759
Responsabilita’ del mediatore

Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Il mediatore risponde dell’autenticita’ della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.

Articolo 1760
Obblighi del mediatore professionale

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finche’ sussista la possibilita’ di controversia, sull’identita’ della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l’indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Articolo 1761
Rappresentanza del mediatore

Il mediatore puo’ essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.

Articolo 1762
Contraente non nominato

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all’altra parte o e’ nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti puo’ agire direttamente contro l’altro, ferma restando la responsabilita’ del mediatore.

Articolo 1763
Fideiussione del mediatore

Il mediatore puo’ prestare fideiussione per una delle parti.

Articolo 1764
Sanzioni

Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall’art. 1760 e’ punito con l’ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.

Nei casi piu’ gravi puo’ essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

Alle stesse pene e’ soggetto il mediatore che presta la sua attivita’ nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d’incapacita’.

Articolo 1765
Leggi speciali

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

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