Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO II
DEI CONTRATTI IN GENERALE
CAPO XII
Dell’annullabilità del contratto
Sezione I
Dell’incapacita’
Articolo 1425
Incapacita’ delle parti.
Il contratto e’ annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
E’ parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d’intendere o di volere.
Articolo 1426
Raggiri usati dal minore.
Il contratto non e’ annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore eta’; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non e’ di ostacolo all’impugnazione del contratto.
Sezione II
Dei vizi del consenso
Articolo 1427
Errore, violenza e dolo.
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, puo’ chiedere l’annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.
Articolo 1428
Rilevanza dell’errore.
L’errore e’ causa di annullamento del contratto quando e’ essenziale ed e’ riconoscibile dall’altro contraente.
Articolo 1429.
Errore essenziale.
L’errore e’ essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto;
2) quando cade sull’identita’ dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualita’ dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull’identita’ o sulle qualita’ della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, e’ stato la ragione unica o principale del contratto.
Articolo 1430
Errore di calcolo.
L’errore di calcolo non da’ luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantita’, sia stato determinante del consenso.
Articolo 1431
Errore riconoscibile.
L’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualita’ dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
Articolo 1432
Mantenimento del contratto rettificato.
La parte in errore non puo’ domandare l’annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l’altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalita’ del contratto che quella intendeva concludere.
Articolo 1433
Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione.
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l’errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione e’ stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall’ufficio che ne era stato incaricato.
Articolo 1434
Violenza.
La violenza e’ causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
Articolo 1435
Caratteri della violenza.
La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre se’ o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all’eta’, al sesso e alla condizione delle persone.
Articolo 1436
Violenza diretta contro terzi.
La violenza e’ causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.
Se il male minacciato riguarda altre persone, l’annullamento del contratto e’ rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.
Articolo 1437
Timore riverenziale.
Il solo timore riverenziale non e’ causa di annullamento del contratto.
Articolo 1438
Minaccia di far valere un diritto.
La minaccia di far valere un diritto puo’ essere causa di annullamento del contratto solo quando e’ diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Articolo 1439
Dolo.
Il dolo e’ causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto e’ annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Articolo 1440
Dolo incidente.
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto e’ valido, benche’ senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.
Sezione III
Dell’azione di annullamento
Articolo 1441
Legittimazione.
L’annullamento del contratto puo’ essere domandato solo dalla parte nel cui interesse e’ stabilito dalla legge.
L’incapacita’ del condannato in istato di interdizione legale puo’ essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
Articolo 1442
Prescrizione.
L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
Quando l’annullabilita’ dipende da vizio del consenso o da incapacita’ legale, il termine decorre dal giorno in cui e’ cessata la violenza, e’ stato scoperto l’errore o il dolo, e’ cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore eta’.
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.
L’annullabilita’ puo’ essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se e’ prescritta l’azione per farla valere.
Articolo 1443
Ripetizione contro il contraente incapace.
Se il contratto e’ annullato per incapacita’ di uno dei contraenti, questi non e’ tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui e’ stata rivolta a suo vantaggio.
Articolo 1444
Convalida.
Il contratto annullabile puo’ essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilita’, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo.
Il contratto e’ pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilita’.
La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non e’ in condizione di concludere validamente il contratto.
Articolo 1445
Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi.
L’annullamento che non dipende da incapacita’ legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.
Articolo 1446
Annullabilita’ nel contratto plurilaterale.
Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’annullabilita’ che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.