Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO II
DEI CONTRATTI IN GENERALE
CAPO VIII
Della cessione del contratto
Articolo 1406
Nozione.
Ciascuna parte puo’ sostituire a se’ un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purche’ l’altra parte vi consenta.
Articolo 1407
Forma.
Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a se’ un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione e’ efficace nei suoi confronti dal momento in cui le e’ stata notificata o in cui essa l’ha accettata.
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale e’ inserita la clausola «all’ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.
Articolo 1408
Rapporti fra contraente ceduto e cedente.
Il cedente e’ liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, puo’ agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l’inadempimento si e’ verificato; in mancanza e’ tenuto al risarcimento del danno.
Articolo 1409
Rapporti fra contraente ceduto e cessionario.
Il contraente ceduto puo’ opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.
Articolo 1410
Rapporti fra cedente e cessionario.
Il cedente e’ tenuto a garantire la validita’ del contratto.
Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.