Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO II
DEI CONTRATTI IN GENERALE
CAPO III
Della condizione nel contratto
Articolo 1353
Contratto condizionale.
Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Articolo 1354
Condizioni illecite o impossibili.
E’ nullo il contratto al quale e’ apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
La condizione impossibile rende nullo il contratto se e’ sospensiva; se e’ risolutiva, si ha come non apposta.
Se la condizione illecita o impossibile e’ apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto e’ disposto dall’art. 1419.
Articolo 1355
Condizione meramente potestativa.
E’ nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volonta’ dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
Articolo 1356
Pendenza della condizione.
In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto puo’ compiere atti conservativi.
L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva puo’, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente puo’ compiere atti conservativi.
Articolo 1357
Atti di disposizione in pendenza della condizione.
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva puo’ disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Articolo 1358
Comportamento delle parti nello stato di pendenza.
Colui che si e’ obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte.
Articolo 1359
Avveramento della condizione.
La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa.
Articolo 1360
Retroattivita’ della condizione.
Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui e’ stato concluso il contratto, salvo che, per volonta’ delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.
Se pero’ la condizione risolutiva e’ apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l’avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni gia’ eseguite.
Articolo 1361
Atti di amministrazione.
L’avveramento della condizione non pregiudica la validita’ degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l’esercizio del diritto.
Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si e’ avverata.