Capo II – Titolo II – Libro Quarto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO II
DEI CONTRATTI IN GENERALE

CAPO II
Dei requisiti del contratto

Articolo 1325
Indicazione dei requisiti.

I requisiti del contratto sono:
1) l’accordo delle parti;
2) la causa;
3) l’oggetto;
4) la forma, quando risulta che e’ prescritta dalla legge sotto pena di nullita’.

Sezione I
Dell’accordo delle parti

Articolo 1326
Conclusione del contratto.

Il contratto e’ concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.

Il proponente puo’ ritenere efficace l’accettazione tardiva, purche’ ne dia immediatamente avviso all’altra parte.

Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se e’ data in forma diversa.

Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Articolo 1327
Esecuzione prima della risposta dell’accettante.

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto e’ concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.

L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, e’ tenuto al risarcimento del danno.

Articolo 1328
Revoca della proposta e dell’accettazione.

La proposta puo’ essere revocata finche’ il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente e’ tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto.

L’accettazione puo’ essere revocata, purche’ la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.

Articolo 1329
Proposta irrevocabile.

Se il proponente si e’ obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca e’ senza effetto.

Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacita’ del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

Articolo 1330
Morte o incapacita’ dell’imprenditore
.

La proposta o l’accettazione, quando e’ fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze.

Articolo 1331
Opzione
.

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facolta’ di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329.

Se per l’accettazione non e’ stato fissato un termine, questo puo’ essere stabilito dal giudice.

Articolo 1332
Adesione di altre parti al contratto.

Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalita’ dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

Articolo 1333
Contratto con obbligazioni del solo proponente.

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente e’ irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale e’ destinata.

Il destinatario puo’ rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto e’ concluso.

Articolo 1334
Efficacia degli atti unilaterali.

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Articolo 1335
Presunzione di conoscenza.

La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilita’ di averne notizia.

Articolo 1336
Offerta al pubblico.

L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione e’ diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

La revoca dell’offerta, se e’ fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, e’ efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

Articolo 1337
Trattative e responsabilita’ precontrattuale.

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

Articolo 1338
Conoscenza delle cause d’invalidita’.

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidita’ del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte e’ tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validita’ del contratto.

Articolo 1339
Inserzione automatica di clausole.

Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Articolo 1340
Clausole d’uso.

Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

Articolo 1341
Condizioni generali di contratto.

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita’, facolta’ di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta’ di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta’ contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorita’ giudiziaria.

Articolo 1342
Contratto concluso mediante moduli o formulari.

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

Sezione II
Della causa del contratto

Articolo 1343
Causa illecita.

La causa e’ illecita quando e’ contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

Articolo 1344
Contratto in frode alla legge.

Si reputa altresi’ illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.

Articolo 1345
Motivo illecito.

Il contratto e’ illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

Sezione III
Dell’oggetto del contratto

Articolo 1346
Requisiti.

L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Articolo 1347
Possibilita’ sopravvenuta dell’oggetto.

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine e’ valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine.

Articolo 1348
Cose future.

La prestazione di cose future puo’ essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.

Articolo 1349
Determinazione dell’oggetto.

Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto e’ deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa e’ manifestamente iniqua o erronea, la determinazione e’ fatta dal giudice.

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si puo’ impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto e’ nullo.

Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

Sezione IV
Della forma del contratto

Articolo 1350
Atti che devono farsi per iscritto.

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullita’:
1) i contratti che trasferiscono la proprieta’ di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell’enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitu’ prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di societa’ o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

Articolo 1351
Contratto preliminare.

Il contratto preliminare e’ nullo, se non e’ fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

Articolo 1352
Forme convenzionali.

Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validita’ di questo.

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