Capo I – Titolo II – Libro Quarto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO II
DEI CONTRATTI IN GENERALE

CAPO I
Disposizioni preliminari

Articolo 1321
Nozione.

Il contratto e’ l’accordo di due o piu’ parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Articolo 1322
Autonomia contrattuale.

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purche’ siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Articolo 1323
Norme regolatrici dei contratti.

Tutti i contratti, ancorche’ non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

Articolo 1324
Norme applicabili agli atti unilaterali.

Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

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