Capo VII – Titolo I – Libro Quarto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO I
DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni

Sezione I
Delle obbligazioni pecuniarie

Articolo 1277
Debito di somma di danaro.

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha piu’ corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.

Articolo 1278
Debito di somma di monete non aventi corso legale.

Se la somma dovuta e’ determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facolta’ di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.

Articolo 1279
Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale.

La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato e’ indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

Articolo 1280
Debito di specie monetaria avente valore intrinseco.

Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se cosi’ e’ stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreche’ la moneta avesse corso legale al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.

Se pero’ la moneta non e’ reperibile, o non ha piu’ corso, o ne e’ alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.

Articolo 1281
Leggi speciali.

Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.

Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

Articolo 1282
Interessi nelle obbligazioni pecunarie.

I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.

Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.

Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

Articolo 1283
Anatocismo.

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Articolo 1284
Saggio degli interessi.

Il saggio degli interessi legali e’ determinato in misura pari al 0,05 per cento in ragione d’anno.(1) Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo’ modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui e’ proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali e’ pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. (2)

La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale. (2)

(1) Il Decreto 10 dicembre 1998 (in G.U. 11/12/1998, n. 289) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 2,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1 gennaio 1999”.
Il Decreto 11 dicembre 2000 (in G.U. 15/12/2000, n. 292) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 3,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1o gennaio 2001”.
Il Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 14/12/2001, n. 290) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2002”.
Il Decreto 1 dicembre 2003 (in G.U. 10/12/2003, n. 286) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 2,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004”.
Il Decreto 12 dicembre 2007 (in G.U. 15/12/2007, n. 291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008”.
Il Decreto 4 dicembre 2009 (in G.U. 15/12/2009, n. 291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata all’1% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010”.
Il Decreto 7 dicembre 2010 (in G.U. 15/12/2010, n. 292) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile e’ fissata all’1,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011”.
Il Decreto 12 dicembre 2011 (in G.U. 15/12/2011, n. 291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012”.
Il Decreto 12 dicembre 2013 (in G.U. 13/12/2013, n. 292) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile e’ fissata all’1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014”.
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l’art. 17, comma 2) che le presenti modifiche producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
Il Decreto 11 dicembre 2014 (in G.U. 15/12/2014, n. 290) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015”.
Il Decreto 11 dicembre 2015 (in G.U. 15/12/2015, n. 291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,2 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016”.
Il Decreto 7 dicembre 2016 (in G.U. 14/12/2016, n. 291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017”.
Il Decreto 13 dicembre 2017 (in G.U. 15/12/2017, n. 292) ha disposto (con l’art. 1, comam 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018”.
Il Decreto 12 dicembre 2018 (in G.U. 15/12/2018, n. 291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,8 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019”.
Il Decreto 12 dicembre 2019 (in G.U. 14/12/2019, n. 293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,05 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020”.
(2) Comma aggiunto dall’art. 17, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162. Tali disposizioni producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a partire dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Sezione II
Delle obbligazioni alternative

Articolo 1285
Obbligazione alternativa.

Il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non puo’ costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra.

Articolo 1286
Facolta’ di scelta.

La scelta spetta al debitore, se non e’ stata attribuita al creditore o ad un terzo.

La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta e’ fatta da un terzo.

Se la scelta deve essere fatta da piu’ persone, il giudice puo’ fissare loro un termine. Se la scelta non e’ fatta nel termine stabilito, essa e’ fatta dal giudice.

Articolo 1287
Decadenza dalla facolta’ di scelta.

Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.

Se la facolta’ di scelta spetta al creditore e questi non l’esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest’ultimo.

Se la scelta e’ rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa e’ fatta dal giudice.

Articolo 1288
Impossibilita’ di una delle prestazioni.

L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se e’ divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

Articolo 1289
Impossibilita’ colposa di una delle prestazioni.

Quando la scelta spetta al debitore, l’obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore e’ liberato dall’obbligazione, qualora non preferisca eseguire l’altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.

Quando la scelta spetta al creditore, il debitore e’ liberato dall’obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l’altra prestazione e risarcire il danno. Se dell’impossibilita’ deve rispondere il debitore, il creditore puo’ scegliere l’altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.

Articolo 1290
Impossibilita’ sopravvenuta di entrambe le prestazioni.

Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l’equivalente di quella che e’ divenuta impossibile per l’ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi puo’ domandare l’equivalente dell’una o dell’altra.

Articolo 1291
Obbligazione con alternativa multipla.

Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono piu’ di due.

Sezione III
Delle obbligazioni in solido

Articolo 1292
Nozione della solidarieta’.

L’obbligazione e’ in solido quando piu’ debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno puo’ essere costretto all’adempimento per la totalita’ e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra piu’ creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Articolo 1293
Modalita’ varie dei singoli rapporti.

La solidarieta’ non e’ esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalita’ diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalita’ diverse di fronte ai singoli creditori.

Articolo 1294
Solidarieta’ tra condebitori.

I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

Articolo 1295
Divisibilita’ tra gli eredi.

Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.

Articolo 1296
Scelta del creditore per il pagamento.

Il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido, quando non e’ stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.

Articolo 1297
Eccezioni personali.

Uno dei debitori in solido non puo’ opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.

A uno dei creditori in solido il debitore non puo’ opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

Articolo 1298
Rapporti interni tra debitori o creditori solidali.

Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi.

Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

Articolo 1299
Regresso tra condebitori.

Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito puo’ ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Se uno di questi e’ insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta.

Articolo 1300
Novazione.

La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora pero’ si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest’ultimo.

Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo.

Articolo 1301
Remissione.

La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non puo’ esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.

Se la remissione e’ fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.

Articolo 1302
Compensazione.

Ciascuno dei debitori in solido puo’ opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo.

A uno dei creditori in solido il debitore puo’ opporre in compensazione cio’ che gli e’ dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

Articolo 1303
Confusione.

Se nella medesima persona si riuniscono le qualita’ di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.

Se nella medesima persona si riuniscono le qualita’ di debitore e di creditore in solido, l’obbligazione si estingue per la parte di questo.

Articolo 1304
Transazione.

La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Parimenti, se e’ intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Articolo 1305
Giuramento.

Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:
il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;
il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale e’ stato deferito.

Articolo 1306
Sentenza.

La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.

Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi puo’ opporre a ciascuno di essi.

Articolo 1307
Inadempimento.

Se l’adempimento dell’obbligazione e’ divenuto impossibile per causa imputabile a uno o piu’ condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall’obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore puo’ chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.

Articolo 1308
Costituzione in mora.

La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell’art. 1310.

La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

Articolo 1309
Riconoscimento del debito.

Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se e’ fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

Articolo 1310
Prescrizione.

Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.

La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.

La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

Articolo 1311
Rinunzia alla solidarieta’.

Il creditore che rinunzia alla solidarieta’ a favore di uno dei debitori conserva l’azione in solido contro gli altri.

Rinunzia alla solidarieta’:
1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;
2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se e’ stata pronunciata una sentenza di condanna.

Articolo 1312
Pagamento separato dei frutti o degli interessi.

Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che e’ a carico di uno dei debitori perde contro di lui l’azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

Articolo 1313
Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarieta’.

Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarieta’ verso alcuno dei debitori, se uno degli altri e’ insolvente, la sua parte di debito e’ ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarieta’.

Sezione IV
Delle obbligazioni divisibili e indivisibili

Articolo 1314
Obbligazioni divisibili.

Se piu’ sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non e’ solidale, ciascuno dei creditori non puo’ domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non e’ tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Articolo 1315
Limiti alla divisibilita’ tra gli eredi del debitore.

Il beneficio della divisione non puo’ essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che e’ stato incaricato di eseguire la prestazione o che e’ in possesso della cosa dovuta, se questa e’ certa e determinata.

Articolo 1316
Obbligazioni indivisibili.

L’obbligazione e’ indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non e’ suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui e’ stato considerato dalle parti contraenti.

Articolo 1317.
Disciplina delle obbligazioni indivisibili.

Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto e’ disposto dagli articoli seguenti.

Articolo 1318
Indivisibilita’ nei confronti con gli eredi.

L’indivisibilita’ opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.

Articolo 1319
Diritto di esigere l’intero.

Ciascuno dei creditori puo’ esigere l’esecuzione dell’intera prestazione indivisibile. Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.

Articolo 1320
Estinzione parziale.

Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un’altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non e’ liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.

La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.

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