Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO I
DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE
CAPO IV
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento
Sezione I
Della novazione
Articolo 1230
Novazione oggettiva.
L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volonta’ di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
Articolo 1231
Modalita’ che non importano novazione.
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione.
Articolo 1232
Privilegi, pegno e ipoteche.
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.
Articolo 1233
Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali.
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
Articolo 1234
Inefficacia della novazione.
La novazione e’ senza effetto, se non esisteva l’obbligazione originaria.
Qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione e’ valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.
Articolo 1235
Novazione soggettiva.
Quando un nuovo debitore e’ sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.
Sezione II
Della remissione
Articolo 1236
Dichiarazione di remissione del debito.
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando e’ comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
Articolo 1237
Restituzioni volontaria del titolo.
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.
Se il titolo del credito e’ in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.
Articolo 1238
Rinunzia alle garanzie.
La rinunzia alle garanzie dell’obbligazione non fa presumere la remissione del debito.
Articolo 1239
Fideiussori.
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero.
Articolo 1240
Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo.
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l’adempimento dell’obbligazione.
Sezione III
Della compensazione
Articolo 1241
Estinzione per compensazione.
Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantita’ corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
Articolo 1242
Effetti della compensazione.
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non puo’ rilevarla d’ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si e’ verificata la coesistenza dei due debiti.
Articolo 1243
Compensazione legale e giudiziale.
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantita’ di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non e’ liquido ma e’ di facile e pronta liquidazione, il giudice puo’ dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e puo’ anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.
Articolo 1244
Dilazione.
La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non e’ di ostacolo alla compensazione.
Articolo 1245
Debiti non pagabili nello stesso luogo.
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.
Articolo 1246
Casi in cui la compensazione non si verifica.
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i casi:
1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;
2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
3) di credito dichiarato impignorabile;
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge.
Articolo 1247
Compensazione opposta da terzi garanti.
Il fideiussore puo’ opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un’ipoteca o un pegno.
Articolo 1248
Inopponibilita’ della compensazione.
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non puo’ opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
Articolo 1249.
Compensazione di piu’ debiti.
Quando una persona ha verso un’altra piu’ debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell’art. 1193.
Articolo 1250
Compensazione rispetto ai terzi.
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.
Articolo 1251
Garanzie annesse al credito.
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non puo’ piu’ valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l’esistenza di questo per giusti motivi.
Articolo 1252
Compensazione volontaria.
Per volonta’ delle parti puo’ aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
Sezione IV
Della confusione
Articolo 1253
Effetti della confusione.
Quando le qualita’ di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
Articolo 1254
Confusione rispetto ai terzi.
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.
Articolo 1255
Riunione delle qualita’ di fideiussore e di debitore.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualita’ di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purche’ il creditore vi abbia interesse.
Sezione V
Dell’impossibilita’ sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
Articolo 1256
Impossibilita’ definitiva e impossibilita’ temporanea.
L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l’impossibilita’ e’ solo temporanea, il debitore, finche’ essa perdura, non e’ responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilita’ perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non puo’ piu’ essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha piu’ interesse a conseguirla.
Articolo 1257
Smarrimento di cosa determinata.
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa e’ smarrita senza che possa esserne provato il perimento.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo precedente.
Articolo 1258
Impossibilita’ parziale.
Se la prestazione e’ divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che e’ rimasta possibile.
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunche’ dal perimento totale della cosa.
Articolo 1259
Subingresso del creditore nei diritti del debitore.
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata e’ divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilita’, e puo’ esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.