Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato aprile 2020)
LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA’
TITOLO VIII
DEL POSSESSO
CAPO III
Delle azioni a difesa del possesso
Articolo 1168
Azione di reintegrazione.
Chi e’ stato violentemente od occultamente spogliato del possesso puo’, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
L’azione e’ concessa altresi’ a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalita’.
Se lo spoglio e’ clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorieta’ del fatto, senza dilazione.
Articolo 1169
Reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello spoglio.
La reintegrazione si puo’ domandare anche contro chi e’ nel possesso in virtu’ di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio.
Articolo 1170
Azione di manutenzione.
Chi e’ stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalita’ di mobili puo’, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.
L’azione e’ data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non e’ stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione puo’ nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinita’ e’ cessata.
Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino puo’ chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.