Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato aprile 2020)
LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA’
TITOLO VIII
DEL POSSESSO
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1140
Possesso.
Il possesso e’ il potere sulla cosa che si manifesta in un’attivita’ corrispondente all’esercizio della proprieta’ o di altro diritto reale.
Si puo’ possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
Articolo 1141
Mutamento della detenzione in possesso.
Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non puo’ acquistare il possesso finche’ il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Cio’ vale anche per i successori a titolo universale.
Articolo 1142
Presunzione di possesso intermedio.
Il possessore attuale che ha posseduto in tempo piu’ remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
Articolo 1143
Presunzione di possesso anteriore.
Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.
Articolo 1144
Atti di tolleranza.
Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso.
Articolo 1145
Possesso di cose fuori commercio.
Il possesso delle cose di cui non si puo’ acquistare la proprieta’ e’ senza effetto.
Tuttavia nei rapporti tra privati e’ concessa l’azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico.
Se trattasi di esercizio di facolta’, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, e’ data altresi’ l’azione di manutenzione.
Articolo 1146
Successione nel possesso. Accessione del possesso.
Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione.
Il successore a titolo particolare puo’ unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.
Articolo 1147
Possesso di buona fede.
E’ possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto.
La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave.
La buona fede e’ presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto.