Capo V – Titolo VI – Libro Terzo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA’

TITOLO VI
DELLE SERVITU’ PREDIALI

CAPO V
Dell’esercizio delle servitù

Articolo 1063
Norme regolatrici.

L’estensione e l’esercizio delle servitu’ sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.

Articolo 1064
Estensione del diritto di servitu’.

Il diritto di servitu’ comprende tutto cio’ che e’ necessario per usarne.

Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di servitu’ che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.

Articolo 1065
Esercizio conforme al titolo o al possesso.

Colui che ha un diritto di servitu’ non puo’ usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l’estensione e le modalita’ di esercizio, la servitu’ deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

Articolo 1066
Possesso delle servitu’.

Nelle questioni di possesso delle servitu’ si ha riguardo alla pratica dell’anno antecedente e, se si tratta di servitu’ esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell’ultimo godimento.

Articolo 1067
Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitu’.

Il proprietario del fondo dominante non puo’ fare innovazioni che rendano piu’ gravosa la condizione del fondo servente.

Il proprietario del fondo servente non puo’ compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitu’ o a renderlo piu’ incomodo.

Articolo 1068
Trasferimento della servitu’ in luogo diverso.

Il proprietario del fondo servente non puo’ trasferire l’esercizio della servitu’ in luogo diverso da quello nel quale e’ stata stabilita originariamente.

Tuttavia, se l’originario esercizio e’ divenuto piu’ gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente puo’ offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, e questi non puo’ ricusarlo.

Il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitu’ si puo’ del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.

L’autorita’ giudiziaria puo’ anche disporre che la servitu’ sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purche’ l’esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.

Articolo 1069
Opere sul fondo servente.

Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitu’, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.

Se pero’ le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Articolo 1070
Abbandono del fondo servente.

Il proprietario del fondo servente, quando e’ tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l’uso o per la conservazione della servitu’, puo’ sempre liberarsene, rinunziando
alla proprieta’ del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.

Nel caso in cui l’esercizio della servitu’ sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia puo’ limitarsi alla parte stessa.

Articolo 1071
Divisione del fondo dominante o del fondo servente.

Se il fondo dominante viene diviso, la servitu’ e’ dovuta a ciascuna porzione, senza che pero’ si renda piu’ gravosa la condizione del fondo servente.

Se il fondo servente viene diviso e la servitu’ ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.

<< IndietroVai “Titolo VI”Avanti >>