Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA’
TITOLO II
DELLA PROPRIETA’
CAPO III
Dei modi di acquisto della proprieta’
Articolo 922
Modi di acquisto.
La proprieta’ si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.
Sezione I
Dell’occupazione e dell’invenzione
Articolo 923
Cose suscettibili di occupazione.
Le cose mobili che non sono proprieta’ di alcuno si acquistano con l’occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
Articolo 924
Sciami di api.
Il proprietario di sciami di api ha diritto d’inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennita’ per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d’inseguirli, puo’ prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
Articolo 925
Animali mansuefatti.
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennita’ per il danno.
Essi appartengono a chi se ne e’ impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.
Articolo 926
Migrazione di colombi, conigli e pesci.
I conigli o pesci che passano ad un’altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purche’ non vi siano stati attirati con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
Articolo 927
Cose ritrovate.
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podesta’ del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Articolo 928
Pubblicazione del ritrovamento.
Il podesta’ rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Articolo 929
Acquisto di proprieta’ della cosa ritrovata.
Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.
Cosi’ il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Articolo 930
Premio dovuto al ritrovatore.
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiu’ e’ solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e’ fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Articolo 931
Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.
Articolo 932
Tesoro.
Tesoro e’ qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno puo’ provare d’essere proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro e’ trovato nel fondo altrui, purche’ sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per meta’ al proprietario del fondo e per meta’ al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro e’ scoperto in una cosa mobile altrui.
Per il ritrovamento degli oggetti d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Articolo 933
Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici.
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.
Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.
Sezione II
Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione
Articolo 934
Opere fatte sopra o sotto il suolo.
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto e’ disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
Articolo 935
Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui.
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non e’ chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non puo’ farsi senza che si rechi grave danno all’opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se e’ in colpa grave.
In ogni caso la rivendicazione dei materiali non e’ ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.
Articolo 936
Opere fatte da un terzo con materiali propri.
Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento di valore recato al fondo.
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi puo’ inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non puo’ obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.
La rimozione non puo’ essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.
Articolo 937
Opere fatte da un terzo con materiali altrui.
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi puo’ rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione puo’ ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.
La rivendicazione non e’ ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.
Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido al pagamento di un’indennita’ pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali puo’ anche esigere tale indennita’ dal proprietario del suolo, ancorche’ in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Puo’ altresi’ chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l’uso.
Articolo 938
Occupazione di porzione di fondo attiguo.
Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l’autorita’ giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, puo’ attribuire al costruttore la proprieta’ dell’edificio e del suolo occupato. Il costruttore e’ tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.
Articolo 939
Unione e commistione.
Quando piu’ cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprieta’ della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprieta’ ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.
Quando pero’ una delle cose si puo’ riguardare come principale o e’ di molto superiore per valore, ancorche’ serva all’altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprieta’ del tutto. Egli ha l’obbligo di pagare all’altro il valore della cosa che vi e’ unita o mescolata; ma se l’unione o la mescolanza e’ avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e’ obbligato a corrispondere che la somma minore tra l’aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.
E’ inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.
Articolo 940
Specificazione.
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprieta’ pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera. In quest’ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d’opera.
Articolo 941
Alluvione.
Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto e’ disposto dalle leggi speciali.
Articolo 942
Terreni abbandonati dalle acque correnti.
I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.
Articolo 943
Laghi e stagni.
Il terreno che l’acqua copre quando essa e’ all’altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorche’ il volume dell’acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l’acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
Articolo 944
Avulsione.
Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l’opposta riva, il proprietario del fondo al quale si e’ unita la parte staccata ne acquista la proprieta’. Deve pero’ pagare all’altro proprietario un’indennita’ nei limiti del maggior valore recato al fondo dall’avulsione.
Articolo 945
Isole e unioni di terra.
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.
[Se l’isola si è formata per avulsione, il proprietario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà.] (1)
[La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un’isola.] (1)
(1) Comma abrogato dall’art. 2 della Legge 5 gennaio 1944, n. 37.
Articolo 946
Alveo abbandonato.
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.
Articolo 947
Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso.
Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attivita’ antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell’articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall’attivita’ antropica.
In ogni caso e’ esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.