Capo II – Titolo IV – Libro Secondo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI

TITOLO IV
DELLA DIVISIONE

CAPO II
Della collazione

Articolo 737 (1)
Soggetti tenuti alla collazione.

  I figli [legittimi e neturali] (2) e i loro discendenti  [legittimi e neturali](2)  ed  il  coniuge  che concorrono alla successione devono conferire ai  coeredi  tutto  cio’ che  hanno  ricevuto  dal  defunto  per  donazione direttamente   o indirettamente  salvo  che  il  defunto  non   li   abbia   da   cio’ dispensati.

  La dispensa da collazione non produce effetto  se  non  nei  limiti della quota disponibile.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 201 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
(2) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 87, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014

Articolo 738 (1)
Limiti della collazione per il coniuge.

Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 202 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Articolo 739
Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi.

L’erede non e’ tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorche’ succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno e’ discendente del donante, la sola porzione a questo donata e’ soggetta a collazione.

Articolo 740 (1)
Donazioni fatte all’ascendente dell’erede.

Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire cio’ che e’ stato donato all’ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredita’ di questo.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 203 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Articolo 741 (1)
Collazione di assegnazioni varie.

E’ soggetto a collazione cio’ che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di una attivita’ produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 204 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Articolo 742
Spese non soggette a collazione.

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, ne’ quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.

Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.

Non sono soggette a collazione le liberalita’ previste dal secondo comma dell’art. 770.

Articolo 743
Societa’ contratta con l’erede.

Non e’ dovuta collazione di cio’ che si e’ conseguito per effetto di societa’ contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.

Articolo 744
Perimento della cosa donata.

Non e’ soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.

Articolo 745
Frutti e interessi.

I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si e’ aperta la successione.

Articolo 746
Collazione d’immobili.

La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l’imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

Se l’immobile e’ stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l’imputazione.

Articolo 747
Collazione per imputazione.

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione.

Articolo 748
Miglioramenti, spese e deterioramenti.

In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione.

Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.

Il donatario dal suo canto e’ obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell’immobile.

Il coerede che conferisce un immobile in natura puo’ ritenerne il possesso sino all’effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.

Articolo 749
Miglioramenti e deterioramenti dell’immobile alienato.

Nel caso in cui l’immobile e’ stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall’acquirente devono essere computati a norma dell’articolo precedente.

Articolo 750
Collazione di mobili.

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell’aperta successione.

Se si tratta di cose delle quali non si puo’ far uso senza consumarle, e il donatario le ha gia’ consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell’aperta successione.

Se si tratta di cose che con l’uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell’aperta successione e’ stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente e’ stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell’aperta successione.

Articolo 751
Collazione del danaro.

La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantita’ del danaro che si trova nell’eredita’, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all’epoca dell’aperta successione.

Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.

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